Arriva una clamorosa richiesta da parte Christian Vieri alla Procura Federale della Figc: la revoca dello scudetto 2005-2006 assegnato a tavolino alla società nerazzurra e l’interdizione dalle cariche societarie per il presidente Massimo Moratti e del vicepresidente Rinaldo Ghelfi. Nel momento in cui stanno uscendo fuori delle nuove intercettazioni su Calciopoli, l’ex attaccante nerazzurro sulla scorta dell’inchiesta penale di spionaggio da lui subita dall’Inter.
L’avvocato Danilo Buongiorno ha formulato questa richiesta di revoca basata sulla presunta violazione dell’art.18 del Codice di giustizia sportiva che prevede, in caso di “violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabili” sanzioni fino alla “non assegnazione o revoca del titolo di campione d’Italia”. Per quanto riguarda la richiesta di interdizione di Moratti e Ghelfi, è stata presentata in base all’articolo 19 del Codice sportivo.
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Art. 18
Sanzioni a carico delle società
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra
disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e
alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace
nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione
agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto
comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con
assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato,
del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.
2. Alle società può inoltre essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara nelle ipotesi previste
dall’art. 17 del presente Codice.
Art. 19
Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società
1. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 che si rendono responsabili
della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili
con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) ammenda;
d) ammenda con diffida;
e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità
la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche
amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in
ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell’ambito federale,
indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro.
2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:
a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l’ordinamento sportivo
nazionale e internazionale;
b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche,
anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;
d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.
3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia
sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l’infrazione commessa di
particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria
della FIGC.
4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è
inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa
nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre
persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla
lett. b).
d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.
5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a),
b), h) del comma 1,
6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all’art. 1, comma 5 e ai tesserati della
sfera professionistica.
7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli
organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 51, comma 3, del presente Codice, su proposta della
società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.
8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la
sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell’ambito delle proprie società.
9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad
infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di
recidiva, si procede secondo la seguente progressione:
– successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
– successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
– successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.
Ai fini dell’applicabilità del presente comma, all’ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale
provvedimento dell’organo competente salvo che quest’ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga
di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla
successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le
medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i
calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.
Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica le
medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i
calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.
10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente
applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo
che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.
11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva
in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle
rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione
delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.
11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di
spareggio-promozione previste dall’art. 49, lett. c), LND – Comitato nazionale per l’attività interregionale, 5°
capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte
dall’Organo della giustizia sportiva.
11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe
Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.
11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell’art. 22, comma
8.
12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in
tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel
campionato successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.
13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:
a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out
dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l’automatica squalifica. Le sanzioni
di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono
essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49,
lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art.
22, comma 6.
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