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Oggi pomeriggio Fabio Caressa ha dedicato un editoriale, andato in onda su Sky Sport 24, alla squalifica con l’ausilio della Prova Tv comminata a Mattia Destro. Il giocatore romanista è stato punito con una squalifica di 4 giornate; tre in riferimento allo schiaffone a mano aperta rifilato ad Astori al 34esimo minuto di Cagliari-Roma, ed una per il cartellino giallo ricevuto da diffidato al 41esimo minuto per una simulazione nell’area di rigore avversaria.

Il Direttore di Sky Sport nel suo editoriale (che potete ascoltare in cima al post), ha parlato di “obbrobrio giuridico” commesso dal Giudice Sportivo ai danni di Destro, perché l’episodio in questione era stato visto dall’arbitro che, in questo caso, ha semplicemente valutato male sul campo assegnando solo un calcio di punizione al Cagliari senza prendere provvedimenti nei confronti del romanista.

Sempre secondo Caressa, il Giudice Sportivo non avrebbe potuto utilizzare le immagini televisive per sanzionare la condotta violenta di Destro, perché questa era stata già valutata in maniera errata dall’arbitro sul terreno di gioco. Infatti la Prova Tv non può “integrare o cambiare” il giudizio di un arbitro, perché l’errore di valutazione andrebbe catalogato nelle normali sviste che un arbitro può avere dirigendo un incontro, compresi, quindi, anche calci di rigore concessi ingiustamente o gol irregolari convalidati.

Naturalmente la decisione di un arbitro non può essere messa in discussione durante una partita e neanche successivamente. Lo stabilisce la Regola 5 del Gioco del Calcio:

Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, incluso se un rete è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. L’arbitro può cambiare una sua decisione soltanto se si rende conto che la stessa è errata o, a sua discrezione, a seguito della segnalazione di un assistente o del quarto ufficiale, sempre che il gioco non sia stato ripreso o la gara non sia terminata.

Rispettando la “non appellabilità” delle decisioni arbitrali, l’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC prevede che le immagini televisive possano diventare un mezzo per formare la prova solo nel caso in cui l’arbitro non abbia visto e, quindi, giudicato in modo “inappellabile” qualcosa che è successo in campo.

In questo caso, dunque, il Giudice Sportivo avrebbe travalicato la giurisdizione dell’arbitro, utilizzando le immagini televisive come una sorta di “moviola in campo”, non rispettando i presupposti della “Prova TV”. Naturalmente se Tosel avesse valutato “in autonomia” un episodio sarebbe stato molto grave e davvero si sarebbe potuto parlare di “moviola”. Peccato però che non sia andata esattamente come sostiene Caressa.

L’articolo 35 della CGS al punto 1.1 e 1.3 sancisce che:

1.1 I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
….
1.3. Per le gare della LNP, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara.

Il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Nel caso di specie, l’arbitro non ha visto la manata di Destro ad Astori, come specificato in una mail scritta dallo stesso arbitro al Giudice Sportivo che è stata allegata al comunicato di Tosel:

Su richiesta di questo Ufficio, il Direttore di gara testualmente dichiarava (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 11.58 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014 comunico, su richiesta del Giudice Sportivo, che né io né i miei collaboratori abbiamo visto l’episodio relativo alla manata di Destro” e successivamente (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 16.50 del 7 aprile 2014) “In riferimento alla gara Cagliari-Roma da me diretta in data 06-04-2014, su richiesta del Giudice Sportivo in merito all’episodio Destro-Astori e ad integrazione di quanto comunicato con mia precedente mail, specifico che: ho accordato un calcio di punizione diretto a favore del Cagliari per una trattenuta (normale fallo di gioco) commessa dal calciatore Destro ai danni di Astori. La successiva manata di Destro non è stata vista né da me né dai miei collaboratori

In buona sostanza l’arbitro Massa, molto distante dall’azione al momento del fatto, ha visto la trattenuta di Destro su Astori (Evidenziata qui sotto).

Non ha visto, inoltre, la manata di Destro ad Astori (Sempre evidenziata qui sotto).

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Ed infine non ha visto, aggiungiamo noi, neanche la chiara simulazione (Evidenziata sempre qui sotto), per la quale Destro avrebbe meritato un cartellino giallo e che per fortuna del calciatore romanista non può essere punita con la Prova Tv, perché la sanzione postuma è prevista solo nei casi in cui questa abbia dato luogo “all’assegnazione di un calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato” o “determinato l’espulsione diretta del calciatore avversario“.

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E’ chiaro dunque che l’arbitro Massa, probabilmente a causa della grande distanza dal luogo dove si è verificato l’episodio, abbia avuto modo di valutare quanto accaduto solo parzialmente, e quindi non per la parte “non vista” per sua stessa ammissione nella mail scritta al Giudice Sportivo. La critica mossa da Caressa non ha motivo di esistere dal momento che Tosel non si è sostituito a Massa, bensì ha utilizzato le immagini televisive esattamente entro i limiti stabiliti, e cioè per fatti “non visti dall’arbitro che, di conseguenza, non ha potuto prendere decisioni al riguardo“.

Appare dunque oltremodo corretta la valutazione del Giudice Sportivo, così come la conseguente applicazione dell’articolo 19 punto 4 e lettera B, che tra l’altro prevede 3 giornate di squalifica come pena minima in caso di “condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti“.

Anche se Caressa, per la sua autorevolezza, può sembrare la ‘Cassazione’, il riparto di giurisdizione in questo caso è stato oggettivamente rispettato senza nessun “obbrobrio giuridico”.

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ultimo aggiornamento: 08-04-2014


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