Questione di contemporaneità…molto dilatata nel tempo. O di regole scritte male, se vogliamo. La Roma ha perso la battaglia legale portata avanti per giocare il quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina allo stadio Olimpico. “Su Fiorentina-Roma abbiamo applicato il regolamento“, disse due giorni fa, Maurizio Beretta, numero uno della Lega, ai microfoni di ‘Sky Sport 24’. Nulla da eccepire, in effetti, se non fosse che questo regolamento risulti piuttosto insensato.

Se due società che disputano le gare interne sul medesimo campo hanno concomitanza di gare nei quarti di finale in casa, la vincente della competizione o, in subordine, la società meglio classificata in campionato al termine della stagione precedente, mantiene il diritto di giocare in casa mentre l’altra subisce l’inversione di campo“, recita il passaggio incriminato. Ma la Lazio ha già giocato e vinto nel proprio stadio, mentre per la partita della Roma bisogna attendere altri giorni. Anzi, lo stadio Olimpico sarà nuovamente teatro di un match in cui scenderà in campo la squadra di Petkovic, contro l’Atalanta in campionato, qualche giorno prima di Fiorentina-Roma.

La concomitanza di giorni e orari non c’è per questioni televisive, semmai esiste una ininfluente “corrispondenza da quarto di finale”, dove due squadre della stessa città giocano nella stessa competizione (con Milan e Inter il problema non si è posto perché la classifica delle quattro squadre impegnate nei due quarti di finale ha facilitato il compito di chi doveva stabilire gli stadi delle partite).

Oggi si è pronunciata la Corte di Giustizia Federale in merito a questa querelle. Il reclamo è improponibile. Fiorentina-Roma si giocherà al Franchi di Firenze, mercoledì 16 gennaio alle 21. La Corte, alla quale la Roma, mobilitando i suoi vertici dirigenziali (Franco Baldini e Mauro Baldissoni, assistiti dall’avvocato Conte) aveva inoltrato un’istanza chiedendole di esprimersi sulla norma riguardante il concetto di concomitanza, ha motivato la sua decisione:

“Visto l’atto di contestuale significazione e reclamo presentato dalla società A. S. Roma, visti gli atti del procedimento, nonché le memorie delle parti, considerato che non spetta alla Corte alcuna valutazione circa l’atto di significazione rivolto direttamente alla Lega di appartenenza, con richiesta di determinazione in merito da parte della Lega stessa, la Corte di Giustizia Federale, visti i limiti fissati dall’ordinamento di settore alla propria potestas iudicandi, dichiara il reclamo improponibile”.

Foto | © Getty Images

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ultimo aggiornamento: 11-01-2013


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