Alla luce delle critiche pervenuteci, abbiamo deciso di fornire agli utenti un secondo approfondimento sulla squalifica di Destro decisa dal Giudice Sportivo con la Prova Tv. Ci teniamo a sottolineare che la nostra era una risposta alla presa di posizione forte (e sconclusionata) di Fabio Caressa sul lavoro di Tosel, alla quale sono seguiti oggi altri articoli, altrettanto pretestuosi, su diversi giornali e siti web.

Per rimarcare ulteriormente il nostro punto di vista sull’interpretazione corretta del regolamento da parte di Tosel, abbiamo deciso di citare un altro caso di specie praticamente identico a quello di Destro, avvenuto nella partita Roma-Fiorentina 4-2 dello scorso campionato, giocata l’8 dicembre 2012 allo Stadio Olimpico di Roma. Al 20esimo minuto del primo tempo l’uruguaiano Ruben Olivera atterrò con un duro fallo il romanista Miralem Pjanic, venendo ammonito dall’arbitro Luca Banti di Livorno.

Subito dopo aver commesso il fallo, il centrocampista viola, oggi in forza al Brescia in Serie B, calpestò con il piede a martello il polpaccio di Pjanic facendo imbestialire i giocatori della Roma in campo ed in panchina. Il direttore di gara ammonì Olivera per il duro intervento, ma non sanzionò la “condotta violenta” ai danni del romanista per la quale avrebbe meritato un rosso diretto. Come è avvenuto per il “caso” Destro-Astori, il Procuratore Federale segnalò l’episodio al Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel, in carica anche oggi, che mise in moto lo stesso iter procedurale.

Dopo aver recepito la segnalazione del Procuratore Federale, Tosel chiese all’arbitro Banti di precisare via mail per quale motivo aveva fischiato il calcio di punizione in favore della Roma e per quale motivo aveva adottato il provvedimento disciplinare all’indirizzo di Olivera. L’arbitro informò il Giudice Sportivo di aver ammonito Olivera per l’intervento falloso da tergo, ma di non aver notato la successiva scorrettezza del centrocampista viola.

Alla luce di questa relazione dell’arbitro, che affermava di non aver visto la scorrettezza di Olivera, Tosel poté applicare l’art 35 del CGS che prevede l’utilizzo delle immagini televisive per “fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo“. Anche Olivera venne squalificato per 3 giornate, pena minima prevista dall’art. 19 punto 4 e lettera B del CGS in caso di “condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti“.

Questo lo stralcio del Comunicato Ufficiale n. 103 dell’11 Dicembre 2012 che riporta le decisioni di Tosel in merito al “caso” Olivera-Pjanic:

Gara Soc. ROMA – Soc. FIORENTINA

Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (fax delle ore 10.17 del 10 dicembre 2012) ex art. 35 comma 1.3) CGS, in ordine al comportamento del calciatore Olivera De Rosa Ruben (Soc. Fiorentina) nei confronti del calciatore Pjanic Miralem (Soc. Roma), al 20° del primo tempo;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale;

osserva:

le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore giallo-rosso, nella zona centrale del campo, veniva contrastato duramente nell’azione dal calciatore viola, cadendo quindi dolorante al suolo.

L’Arbitro sanzionava l’intervento falloso con un calcio di punizione a favore della squadra locale e con un’ammonizione nei confronti dell’Olivera. Negli attimi successivi, a giuoco fermo, il calciatore fiorentino, nell’allontanarsi dal luogo dove doveva essere battuto il calcio di punizione, con il piede destro calpestava con veemenza la gamba destra del calciatore romanista, ancora giacente al suolo. Nessun ulteriore provvedimento veniva adottato dal Direttore di gara in quanto, come precisato con e-mail pervenuta alle ore 17.45 del 10 dicembre 2012, l’accaduto era sfuggito alla sua attenzione. Ritiene questo Giudice che il riprovevole gesto, “non visto” dall’Arbitro e del tutto estraneo dal contesto agonistico, per la forte pressione esercitata e l’evidente volontarietà integri gli estremi di quella “condotta violenta”, che per consolidato orientamento interpretativo è connotata dalla intenzionalità e dalla potenzialità lesiva.

Ne consegue l’ammissibilità ex art. 35 n.1.3 della “prova televisiva” e la sanzionabilità ex art.19 , n.4 lettera b) CGS del segnalato comportamento, che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo.

P.Q.M.

Delibera in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare il calciatore Olivera De Rosa Ruben (Soc. Fiorentina) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Anche in questo caso, quindi, Tosel utilizzò le immagini televisive per punire Olivera partendo da una valutazione parziale dell’arbitro Banti. Esattamente come avvenuto con l’arbitro Massa, che ha riferito via mail di aver visto la ‘trattenuta’ di Destro su Astori ed aver fischiato per quel motivo un calcio di punizione in favore del Cagliari, ma di non aver visto la successiva condotta violenta di Destro ai danni di Astori, il che ha consentito a Tosel di valutarla in modo postumo applicando l’art. 35 comma 1.3 del CGS, nel pieno rispetto delle prescrizioni stabilite.

Caressa ha ragione quando dice che il Giudice Sportivo non può intervenire su un episodio già valutato durante la partita dal direttore di gara (Regola 5 del Gioco del Calcio), ma non considera la condizione di procedibilità prevista dall’art 35 del CGS, ovvero il fatto che è l’arbitro a dover riferire al Giudice Sportivo di aver visto o meno un episodio segnalato dal Procurato Federale. Se l’arbitro, come nel caso di Banti nel dicembre 2012 o in quello di Massa di ieri, riferisce di non aver visto un episodio di condotta violenta, anche avendo fatto sul terreno di gioco una valutazione parziale di un determinato fatto, il Giudice Sportivo ha il obbligo di applicare l’art. 35 CGS prendendo provvedimenti al riguardo.

I fatti sono questi. Tosel nel caso Destro-Astori ha adempiuto ai suoi compiti rispettando in toto il riparto di giurisdizione.

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Mattia Destro notizie Roma

ultimo aggiornamento: 09-04-2014


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